PiMUS (PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI)

Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento operativo da realizzare per ogni specifico lavoro che richiede la presenza di un ponteggio; è obbligatorio e deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08).
Il PIMUS è quindi il documento che il personale addetto al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione di un ponteggio dovrà prendere come riferimento al fine di garantire:
1. la propria sicurezza durante l’attività;
2. la sicurezza di altre persone che pur non essendo addette al montaggio/smontaggio potrebbero trovarsi coinvolte in queste operazioni;
3. la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio.
Deve essere redatto quando si utilizzano ponteggi metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati con elementi in legno.
Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico, se nel cantiere sono presenti più ponteggi saranno redatti più documenti.

Cosa proponiamo

Griebar Consulance and Safety avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore, offre il servizio di Redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi (PIMUS).

PROGETTAZIONE PONTEGGI

Ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 131 i ponteggi devono essere realizzati utilizzando componenti contenuti in un libretto di autorizzazione alla costruzione ed all’impiego rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti sprovvisti di libretto non possono in alcun modo essere utilizzati (Cfr. Dlgs 81/2008, allegato XIX).
Il ponteggio deve essere realizzato come previsto dal disegno contenuto all’interno del PiMUS. Tale elaborato prende il nome di “disegno esecutivo” se la configurazione prevista é conforme ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione; in tal caso la conformità è attestata con la firma di chi ha redatto il PiMUS (Cfr. Dlgs 81/2008, allegato XIX, parte 2, primo punto); negli altri casi di non conformità agli schemi tipo, o comunque quando l’altezza del ponteggio sia maggiore di 20 m, misurata dal punto di appoggio piú basso all’estradosso dell’ultimo impalcato, l’elaborato prende il nome di “progetto”. Esso deve essere sempre corredato da relazione di calcolo a firma di ingegnere o architetto abilitati all’esercizio della professione e deve contenere tutto quanto é necessario ai fini della realizzazione (Cfr. Dlgs 81/2008, art. 133 comma 2).
Secondo quanto disposto dall’articolo 133 il calcolo deve essere eseguito seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio utilizzato.

Cosa proponiamo

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POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere esterno; esso rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si prevede di eseguire nel cantiere ed ha l’obiettivo di descrivere le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.
Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative all’organizzazione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori, le macchine e attrezzature utilizzate e le relative procedure operative; vanno analizzati ed elencati inoltre i rischi connessi al processo tecnologico applicato (per lo specifico cantiere) e le relative misure di sicurezza da applicare.
Nei casi di subappalto, il documento in oggetto deve essere coerente con quello dell’impresa affidataria, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel cantiere. Ciascuno di tali POS farà riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza.

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PIANO DI LAVORO AMIANTO [art. 256 D. Lgs. 81/2008]

I lavori  di  demolizione  o di rimozione dell’amianto possono essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Per le imprese di bonifica da amianto è stata già resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
Infatti, dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria dell’Albo.
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di  rimozione  dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici,  da strutture,  da apparecchi  e  da impianti,  nonchè dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un PIANO DI LAVORO.
Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:
1. la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;
2. la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
3. la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure:
–  fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori;
–  provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
–  adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;
–  consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;
la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;
il luogo dove i lavori saranno effettuati;
le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.
Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività.
La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica.
Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.

Cosa proponiamo

Griebar Consulance and Safety avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore, offre il servizio di Redazione del Piano di lavoro amianto.