CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
La normativa sulla sicurezza del lavoro (Testo Unico Dlgs 81/08) sottopone il datore di lavoro ad una serie di obblighi. L’adempimento di tali previsioni risulta essere molto difficoltoso. Con il servizio di consulenza della società GRIEBAR Consulance and Safety, la tua azienda sarà affiancata da esperti consulenti in grado di guidarla verso una conformità globale e garantita.
Il nuovo Testo Unico obbliga le imprese a tutelare la salute dei lavoratori, attraverso il mantenimento di adeguati standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attività aziendali.
La legge individua nel datore di lavoro l’unico soggetto responsabile della sicurezza nell’impresa.
Tale qualificazione comporta che questi:
- deve provvedere a porre in essere tutti quegli interventi atti a neutralizzare fonti di pericolo e rischio che rendono meno sicuri i luoghi di lavoro;
- deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legge (come per esempio la redazione di particolari documenti);
- deve informare e formare i propri lavoratori ad avere, dal punto di vista della sicurezza, un comportamento corretto durante lo svolgimento delle attività operative;
- deve controllare lo stato di salute dei propri lavoratori per verificarne l’idoneità alle mansioni a cui sono assegnati;
- deve vigilare che tutte le norme di sicurezza siano osservate.
In caso contrario, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni pecuniarie e detentive.
La GRIEBAR Consulance and Safety è una società che da anni, con elevati standard di competenza e professionalità, presta consulenza alle imprese impegnate ad adeguarsi alle disposizioni normative previste per la sicurezza sul lavoro.
L’assistenza che ti forniamo è continua e completa, corredata di una serie di prestazioni (analisi ambientali per la valutazione dell’esposizione a polveri, gas, fumi, vibrazioni e rumore, assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), visite mediche e sorveglianza sanitaria), dandoti così la certezza di adeguare la tua impresa alla normativa della sicurezza sul lavoro, senza perdite di tempo e di risorse e con un risultato di una totale conformità garantita.
Se sei interessato all’adeguamento, richiedi un preventivo gratuito sulla nostra attività di assistenza e consulenza per conformarti alla normativa sulla sicurezza del lavoro .
Se hai quesiti in merito alla nostra attività di assistenza o all’adeguamento delle aziende, contatta uno dei nostri esperti per ottenere una consulenza gratuita in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Assunzione dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) e Assunzione dell’incarico di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP)
RSPP è l’acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: si tratta del Safety, un professionista esperto in sicurezza, designato dai datori di lavoro per gestire completamente qualsiasi aspetto riguardante il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi lavorativi.
ASPP è l’acronimo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: si tratta di collaboratori dell’RSPP nelle attività di prevenzione ed il loro supporto può essere utile specialmente nel caso in cui si tratti di aziende di grandi dimensioni.
La società Griebar Consulance and Safety mette a disposizione i propri consulenti per l’assunzione incarico RSPP/ASPP, per le aziende clienti.
Tra i vantaggi dell’affidare l’incarico ad una società terza, piuttosto che designare una persona interna all’azienda o direttamente il datore di lavoro, vi sono principalmente quelli relativi alla competenza di tecnici qualificati e il delegare esternamente tutte le attività inerenti alla sicurezza quali:
- incontri con la Direzione Aziendale;
- definizione del programma di lavoro;
- sopralluoghi interni all’azienda;
- incontri con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- eventuali incontri con il medico competente;
- verifica dello stato avanzamento lavori;
- verifica dell’adeguatezza delle attrezzature di lavoro;
- verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione aziendale;
- verifica dell’adeguatezza del sistema di sicurezza aziendale;
- verifica della conformità dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
- organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e relativi aggiornamenti;
- eventuale piano di emergenza interno e relative prove di evacuazione;
- predisposizione del piano di prevenzione e protezione delle misure da attuare.
L’incarico viene rinnovato annualmente e prevede vari passaggi, tra cui:
- l’analisi preventiva della struttura;
- l’identificazione di possibili anomalie, o di interventi;
- la valutazione dei rischi;
- l’informazione al datore di lavoro degli interventi e delle attività effettuabili;
- la definizione e l’introduzione di procedure operative.
L’assunzione a incarico esterno permette al datore di lavoro di demandare a terzi l’espletamento di qualsiasi attività burocratica e di qualsiasi scadenza relativa al Decreto Legge 81/08.
Se sei interessato, richiedi un preventivo.
- Erogazione corsi di formazione in aula
• RSPP per datori di lavoro “rischio basso-medio-alto”
• Addetti al servizio prevenzione e protezione (ASPP)
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Addetti al Primo Soccorso – AZIENDE GRUPPO A-B-C
• Addetti antincendio “rischio basso-medio-alto”
• Preposti
• Dirigenti
• Formazione lavoratori “rischio basso-medio-alto“
• Addetti Pimus (Lavoratore e preposto addetto al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi)
• Formazione attrezzature - Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
• Rischi meccanici
• Rischi legati all’impiego di macchine, apparecchi di sollevamento, ecc.
• Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
• Rischi chimici, biologici e cancerogeni
• Rischi fisici quali il rumore, le vibrazioni
• Valutazione del rischio “Spazi confinati”
• Valutazione del rischio da esposizione ai Campi Elettromagnetici
• Valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali
• Classificazione delle aree con pericolo d’esplosione e successiva valutazione
• Valutazione del rischio incendio
• Valutazione dei rischi interferenziali
La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Griebar Consulance and Safety realizza valutazioni dei rischi secondo un sistema evoluto ed efficiente.
Facendo proprie le indicazioni strategiche e i target del cliente, definisce ed effettua le misure necessarie, contestualizzandole all’interno della normativa vigente.
Mette così a disposizione tutti gli elementi indispensabili per una valutazione efficace, a cui fa seguire un piano di miglioramento incisivo e pronto per l’attuazione.
GESTIONE DELLE EMERGENZE
- • Piano di emergenza e di evacuazione con assistenza alle prove di evacuazione
• Predisposizione pratica rilascio parere di conformità – DPR 151/2011
• Rinnovo di certificato di prevenzione incendi
• Verifiche impianti elettrici art. 86 D.Lgs.81/08
Responsabilità del datore di lavoro
I compiti del datore di lavoro per l’implementazione del sistema di gestione delle emergenze, in ottemperanza a quanto riportato nella Sezione VI del Titolo I del D.Lgs. 81/08 e nel DM 10/03/1998, comprendono:
il rispetto delle disposizioni generali in materia di gestione delle emergenze,
la nomina e la relativa formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e primo soccorso,
la redazione del piano di emergenza e evacuazione aziendale
le relative prove di esodo.
Il sistema di gestione delle emergenze
Il sistema di gestione delle emergenze comprende:
L’organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
La programmazione degli interventi necessari affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro
La presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
La presenza dei presidi di primo soccorso idonei al tipo di attività in oggetto
Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e dei presidi di primo soccorso
Inoltre, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze, deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
Il piano di emergenza ed evacuazione aziendale
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti, fatto salvo il caso in cui le stesse siano soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, il datore di lavoro è obbligato a redigere ed applicare un piano di emergenza che contempli in generale le caratteristiche dei luoghi, il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano e il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Più in dettaglio, il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con difficoltà di deambulazione ed i bambini.
Le prove d’esodo
Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
percorrere le vie di uscita;
identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro.
In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Griebar Consulance and Safety realizza piani di emergenza ed evacuazione aziendale secondo un sistema evoluto ed efficiente.
Facendo proprie le indicazioni strategiche e i target del cliente, definisce ed effettua le misure necessarie, contestualizzandole all’interno della normativa vigente.
PREDISPOSIZIONE PRATICA RILASCIO PARERE DI CONFORMITÀ – DPR 151/2011
RINNOVO DI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, D.Lgs. n. 81/2008, art. 46 (Obblighi per il datore di lavoro).
Direttiva 2006/42/CE, Allegato I, punto 1.5.6, <<Incendio>> (Obblighi per il costruttore).
Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, Allegato I (Modalità di analisi del rischio).
Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 (Approccio ingegneristico).
La PREVENZIONE INCENDI secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.
All’interno dei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redare una valutazione dei rischi, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio, dato che quest’ultimo può creare seri danni al lavoratore, come ad esempio: un’azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un’azione tossica dei fumi.
Con la prevenzione si vuole ridurre al minimo il rischio che l’incendio avvenga.
Il datore di lavoro deve analizzare le cause più comuni di incendio, dare informazione e formazione antincendio e prestabilire manutenzioni (ordinarie e straordinarie).
Bisogna porre particolare attenzione: ai rifiuti e scarti combustibili, ai depositi di materiali infiammabili, all’utilizzo di fonti di calore, agli impianti elettrici e cercare di tenere controllate le aree non frequentate.
Il datore di lavoro dovrà per cui predisporre regolari verifiche per garantire l’efficienza dei dispositivi antincendio e per eliminare eventuali cause o danni ad impianti che potrebbero pregiudicare l’incendio.
Altri possibili accorgimenti sono una corretta realizzazione e manutenzione di:
1. Impianti elettrici: realizzare impianti idonei, che evitino cortocircuiti, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi etc.
2. Impianti parafulmine.
3. Ventilazione dei locali.
4. Collegamento elettrico a terra: evitano l’accumulo di cariche elettrostatiche.
5. Utilizzare materiali e strutture incombustibili.
6. Utilizzare strumenti anti-scintilla.
Il secondo step è la PROTEZIONE.
Essa può essere PASSIVA o ATTIVA. Quella passiva non richiede l’ intervento di un uomo o di un impianto ma consiste in:
1. Barriere antincendio: come ad esempio, muri tagliafuoco, isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne etc.
2. Materiali classificati per la reazione al fuoco.
3. Sistemi di ventilazione.
4. Vie d’ uscita consone.
Quella attiva richiede l’intervento dell’uomo o di un impianto:
1. Rete idrica antincendi.
2. Estintori.
3. Impianti di rilevazione e spegnimento automatici.
4. Evacuatori di fumi e calore.
5. Dispositivi di segnalazione ed allarme.
La cosa fondamentale è avere sempre un PIANO DI EMERGENZA (questo include il piano di evacuazione).
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio.
ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AL CERTIFICATO
L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Le nuove tabelle vanno a sostituire le precedenti.
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie – A, B, C – in base alla semplicità della struttura.
Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.
La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato
categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
È richiesto il CPI (punto 77 tabella D.P.R 151/11) per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza è la distanza dalla quota di terra alla quota del piano d’ingresso dell’ultimo piano agibile (la quota del davanzale delle finestre o dei balconi dell’ultimo piano agibile).
Griebar Consulance and Safety effettua, tramite l’ausilio di propri tecnici specializzati, sopralluoghi e verifiche necessarie all’implementazione della pratica necessaria all’ottenimento del CPI.
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DPR 462/01 – ART. 86 D.LGS. 81/08
Il DPR 462/01 disciplina la messa in esercizio e l’omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché le comunicazioni agli organi ispettivi e le verifiche periodiche obbligatorie degli stessi.
Sono autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del citato decreto solo organismi accreditati presso il ministero delle attività produttive, l’ASL e l’ ARPA (artt. 4 e 6).
La Griebar Consulance and Safety si avvale dell’opera di organismi di ispezione autorizzati ad eseguire le suddette verifiche e per le seguenti tipologie di impianto:
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/02/2013)
VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui il Datore di lavoro deve sottoporre le seguenti attrezzature di lavoro, previste nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza in termini di sicurezza.
Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
Carrelli semoventi a braccio telescopico
ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP -Sollevamento persone
Scale aree ad inclinazione variabile
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
Ponti sospesi e relativi argani
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Ascensori e montacarichi da cantiere
Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
6. Forni per le industrie chimiche e affini
Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Per l’esecuzione di dette verifiche la Griebar Consulance and Safety si avvale della collaborazione di società inserite nell’elenco ufficiale ministeriale per le regioni Puglia e Basilicata, per tutti gli apparecchi sopra menzionati.
CONSULENZA PER MARCATURA CE
La marcatura CE e la dichiarazione di conformità sono il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa.
La marcatura CE è un simbolo che sta ad indicare la “Conformity Essential” e che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti per attestarne la conformità o rispondenza ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.
L’apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), avendo il compito di garantire ai consumatori che il prodotto ha le necessarie caratteristiche di sicurezza d’uso.
La valutazione di conformità può essere fatta, nella maggior parte dei casi, dal fabbricante che in totale autonomia può procedere alla valutazione di conformità conservando la relativa documentazione, ossia il fascicolo tecnico in cui sono raccolte le indicazioni dei criteri adottati per rispondere ai requisiti di sicurezza e ridurre al minimo il rischio residuo.
In altri casi, nello specifico per i prodotti ritenuti dal legislatore europeo potenzialmente più rischiosi, la valutazione di conformità necessita dell’intervento di un Organismo Notificato che, alternativamente o congiuntamente:
verifica e approva, mediante esami e prove su un prototipo, la progettazione del prodotto
approva unitariamente ogni esemplare del prodotto (solo la produzione/installazione ovvero anche la progettazione)
approva e sorveglia il sistema di garanzia del fabbricante (assumendo come riferimento le norme UNI EN ISO 9000): garanzia qualità totale della produzione o dei prodotti.
La Marcatura CE unita alla Dichiarazione di Conformità rende il prodotto conforme a tutte le esigenze di sicurezza, salute, igiene e protezione dell’ambiente ad esso applicabili.
DETTAGLIO FASI CONSULENZA
Definizione delle caratteristiche di prodotto, delle modalità di produzione e dei controlli
Pianificazione delle attività per l’ottenimento della Marcatura CE
Valutazione delle conformità secondo gli standard definiti
Verifiche dei risultati derivanti dai rapporti di prova dei laboratori presso i quali sono stati eseguiti i controlli e pianificazione di eventuali azioni correttive
Supporto alla realizzazione del Fascicolo Tecnico e verifica dei contenuti dello stesso
Assistenza all’ottenimento della Marcatura CE
Griebar Consulance and Safety effettua, tramite l’ausilio di Organismi notificati, l’esecuzione dei servizi di cui sopra preliminari all’ottenimento della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.
CONSULENZA TECNICO DI PARTE IN PROCEDIMENTI PENALI PER VIOLAZIONI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E VIOLAZIONE DEGLI ART. 589 E 590 DEL C.P.P.
Nelle aziende italiane ogni anno ci sono circa 800.000 infortuni sul lavoro, di cui oltre 1.000 casi mortali. Inoltre ci sono, ogni anno, migliaia di controlli delle Asl e dei Dipartimenti di sicurezza con esiti sempre abbastanza preoccupanti.
A conti fatti si stima che tra infortuni e controlli, ogni azienda in Italia ha circa il 10 – 15% di probabilità di vedersi imputata la potenziale violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Cosa succede in caso di visita della ASL ?
Il funzionario della ASL, essendo un funzionario di polizia giudiziaria, può entrare in qualunque momento in azienda, fare i controlli che ritiene opportuni e, se dovesse rilevare potenziali rischi, mettere sotto sequestro un macchinario, un impianto o un’area di lavoro, bloccando la produzione fino a quando il giudice, ricevuto un atto di opposizione dal legale dell’imprenditore, non decida diversamente. Nel caso di infortuni sul lavoro, all’arrivo dei funzionari della ASL o delle forze dell’ordine, viene immediatamente bloccata tutta l’area dell’infortunio, per cerchi concentrici, partendo dal punto dell’incidente, rilevando tutti i nomi delle persone, i loro incarichi (formali ed informali), le responsabilità, etc.
L’imprenditore dovrà dimostrare che non vi sia stata omissione di vigilanza e che l’infortunio si è verificato perché alcuni dipendenti hanno eluso fraudolentemente misure di prevenzione e protezione..
Lo stesso dicasi per sopralluoghi da parte degli organi competenti in ambito ambientale.
Si comprende bene, pertanto, come sia di fondamentale importanza avere un legale specializzato che sia in grado di operare per la immediata riattivazione della produzione, per definire la strategia migliore di difesa e per ridurre al minimo la responsabilità, sia finanziaria sia penale, dell’imprenditore.
All’uopo, la Griebar Consulance and Safety, previa verifica preliminare della documentazione esistente e sopralluogo aziendale, redige, a mezzo di propri professionisti altamente qualificati, consulenze tecnico di parte in procedimenti penali per violazioni delle norme antinfortunistiche e violazione degli art. 589 e 590 del c.p.p.
- RSPP per datori di lavoro “rischio basso-medio-alto”
PIANO H.A.C.C.P. E ASSISTENZA
L’acronimo HACCP deriva da Hazard Analysis Critical Control Point (Punti critici di controllo dell’analisi dei rischi) e indica un metodo di autocontrollo igienico/sanitario che ogni operatore nel settore della produzione e della manipolazione di alimenti deve attuare, con lo scopo di valutare pericoli e rischi, e in base a questi stabilire misure di controllo per tutelare la salute del consumatore.
Il Sistema di Autocontrollo è incentrato sull’attuazione di misure preventive, valutando in ogni fase della produzione e/o della manipolazione i rischi che possono pregiudicare la conformità degli alimenti, riperquotendosi sulla salute del consumatore finale.
Il monitoraggio e la registrazione di tutti i fattori che possono concorrere al “rischio” permettono di individuare i comportamenti ottimali al fine di una valida prevenzione.
L’elaborazione di un piano HACCP si basa su 7 principi:
Individuazione e analisi dei pericoli
Individuazione dei CCP (punti critici di controllo)
Definizione dei Limiti Critici
Definizione delle procedure di monitoraggio
Definizione e pianificazione delle azioni correttive
Definizione delle procedure di verifica
Definizione delle procedure di registrazione
Il Manuale di Autocontrollo
E’ uno specifico documento aziendale atto ad implementare il sistema di autocontrollo / HACCP; questo documento (ed i suoi allegati) descrive l’azienda e contiene le procedure da applicarsi per la gestione degli alimenti (ricevimento e stoccaggio, lavorazione, produzione e trasformazione, somministrazione).
Cosa proponiamo
Griebar Consulance and Safety, a mezzo di professionisti qualificati e specializzati, si occupa della realizzazione delle procedure, della stesura del Manuale di Autocontrollo, dell’assistenza per l’implementazione del piano di autocontrollo/HACCP e delle analisi microbiologiche di laboratorio.
Un altro servizio proposto in questo ambito è la Formazione del personale addetto alla manipolazione di alimenti.
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI (PRIVACY) E ASSISTENZA
Il D.P.S. è un documento che serviva per attestare l’adeguamento dell’azienda (Titolare dei Dati) alla normativa sulla tutela dei dati personali (privacy). Il documento doveva essere aggiornato con frequenza annuale e doveva essere redatto entro il 31 di marzo di ogni anno.
L’uso del verbo “dovere” al passato si rende necessario a seguito del decr. legge 201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 204 del 22/12/2011. Questa nuova normativa ha reso obsoleto questo documento.
L’orientamento comune degli addetti ai lavori è che un documento analogo al DPS sia bene farlo sempre e comunque in quanto strumento utile a descrivere la situazione in essere riferita alla detenzione, trattamento e sicurezza applicata ai dati e che consente di dimostrare e descrivere una specifica attenzione e presa di coscienza nel gestire la riservatezza dei dati degli interessati presenti in azienda.
Di seguito, in carattere corsivo, sono elencate alcune informazioni “ante legge 204”, che, anche se di fatto superate, descrivono una situazione che sarebbe opportuno mantenere malgrado la semplificazione consentita dal Garante.
Il DPS è un manuale che contiene l’analisi dei rischi e la pianificazione della sicurezza dei dati in azienda: descrive come si tutelano i dati personali degli interessati che sono conservati e trattati in azienda.
Il Garante ha individuato una figura di responsabile per il trattamento dei dati più una serie di punti per i quali l’azienda deve adottare tutte le misure necessarie per l’espletamento della legge. Lo scopo del D.P.S. è proprio quello di descrivere la situazione aziendale con riferimento ai punti stabiliti dal garante sopra citati.
La complessità ed il tempo di stesura del DPS variano a secondo della dimensione dell’azienda e dalla mole e tipologia dei dati (comuni, sensibili e/o giudiziari) da processare.
La preparazione del documento programmatico richiede una attenta valutazione ed analisi della situazione aziendale, dei trattamenti effettuati e degli operatori a cui è consentito l’accesso ed il trattamento dati.
Chi deve adeguarsi?
Una recente interpretazione dell’Ufficio del Garante indica che sono obbligate quelle entità che fanno un trattamento di dati sensibili mediante strumenti elettronici (in questa categoria ricade anche la gestione del Personale). Anche in assenza di un D.P.S. devono comunque essere identificati e nominati per iscritto gli Incaricati del Trattamento dati ed eventuali Responsabili dei dati interni o esterni all’azienda.
E’ utile evidenziare come il Titolare dei dati sia tenuto a norma di codice (Artt. 31 e 33) ad adottare sempre e comunque le “misure minime” di sicurezza (sia per i dati comuni che per i dati sensibili e/o giudiziari) richieste dal Codice PRIVACY affinché venga tutelata la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contenuti negli archivi, siano questi archiviati elettronicamente o in qualunque altro modo, incluso il cartaceo.
L’omissione di queste misure comporta per il Titolare dei Dati delle pesanti sanzioni economiche oltre che una responsabilità penale a norma dell’art. 169 del codice Privacy.
Cosa proponiamo
Griebar Consulance and Safety, a mezzo di professionisti qualificati e specializzati, si occupa della realizzazione del DPS.